[NaLug] Fw: Il decreto Urbani denunciato alla commissione europea
alfredo
biscottin a virgilio.it
Lun 15 Nov 2004 07:46:42 EST
giro la mail inviatami da gianluca...
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Date: Mon, 15 Nov 2004 09:23:00 +0100
From: "avv. gianluca navarrini" <avv.navarrini a tin.it>
To: "alfredo" <biscottin a nalug.tuxlab.org>
Subject: Il decreto Urbani denunciato alla commissione europea
Mi permetto di segnalare la notizia.
Cordilità
Gianluca Navarrini
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Roma, 15 novembre 2004. - Il "Decreto Urbani" (D.L. n. 72/2004,
convertito
con emendamenti nella L. 128/2004) è stato denunciato alla Commissione
Europea dall'associazione NewGlobal.it, perché adottato in violazione
del
trattato istitutivo della Comunità Europea e delle direttive 2000/31/CE
e
2001/29/CE in tema di "società dell'informazione".
Firmato dal presidente dell'associazione Ettore Panella e da alcuni
membri
del comitato scientifico della stessa associazione, l'esposto evidenzia
in
modo chiaro il contrasto tra la normativa italiana e quella europea. In
particolare, l'esposto contiene una puntuale
illustrazione del principale aspetto critico del "Decreto Urbani", il
"bollino virtuale", che rappresenta un ostacolo normativo alla libera
circolazione dei beni (immateriali) e dei servizi della società
dell'informazione all'interno del mercato unico europeo. Secondo
NewGlobal.it, perciò, il "bollino virtuale" introduce nel processo di
armonizzazione delle regole della "società dell'informazione" un
elemento di
distorsione tale da porsi insanabilmente in urto con la normativa
europea.
Perciò, nonostante le numerose dichiarazioni del ministro Urbani, che
non
hanno prodotto alcunché, il giudizio sulla eponima normativa - investita
da
migliaia di critiche da sinistra come da destra - passa ora alla
Commissione
Europea.
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Documento collegato: il testo dell'esposto
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COMMISSIONE EUROPEA
B-1049 Bruxelles - Belgique
Alla cortese attenzione
del Presidente e dei competenti Commissari
ESPOSTO
AVENTE AD OGGETTO: La violazione da parte della Repubblica Italiana
a) del Trattato istitutivo della Comunità Europea;
b) della Direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell
'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno;
c) della Direttiva n. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e
dei diritti connessi nella società dell'informazione.
I sottoscritti:
ETTORE PANELLA, nella qualità di presidente e legale rappresentante pro
tempore dell'associazione NEWGLOBAL.IT, con sede in Salerno, Italia, via
Carmine n. 92;
FIORELLO CORTIANA, senatore della Repubblica Italiana, nella qualità di
membro del Comitato Scientifico dell'associazione NEWGLOBAL.IT;
GIANLUCA NAVARRINI, avvocato in Roma, nella qualità di membro del
Comitato
Scientifico dell'associazione NEWGLOBAL.IT;
ESPONGONO
1. Con la legge 18 agosto 2000, n. 248, l'Italia ha introdotto diverse
novità nel corpo della legge 22 aprile 1941, n. 633, contenente la
disciplina generale della protezione del diritto d'autore e dei diritti
connessi al suo esercizio (legge sul diritto d'autore: di seguito
l.d.a.).
In particolare, la legge del 2000 - integrata dal Decreto del Presidente
del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante il Regolamento di
esecuzione - ha imposto l'applicazione di un contrassegno su ogni
supporto
contenente software, suoni, voci o immagini in movimento, destinate al
commercio o alla cessione a fine di lucro. Il contrassegno (costituito
in
pratica da un adesivo, detto bollino) è apposto di regola dalla Società
Italiana Autori ed Editori (SIAE) previa attestazione, da parte del
richiedente (il produttore del supporto, ovvero l'importatore), dell'
avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul
diritto d
'autore e sui diritti connessi.
Caratteristica peculiare del bollino in discorso è quella di individuare
esattamente l'opera dell'ingegno contrassegnata, il suo autore, il
produttore ed il numero di copie immesse sul mercato (art. 181-bis,
comma 5,
l.d.a.). E la mancata applicazione del contrassegno, la sua
contraffazione,
ovvero la falsa attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi
di
legge, sono condotte sanzionate penalmente, rispettivamente dagli artt.
171-ter, comma 1, lettera d), e dall'art. 171-septies, lett. b), l.d.a.,
con
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2'580
a
15'480 euro.
Sia la dottrina sia la giurisprudenza italiane hanno sottolineato che la
normativa sul contrassegno è da considerarsi posta - anche nei confronti
del
produttore o dell'importatore - a tutela dell'autore, giacché a
quest'ultimo
il bollino consente di verificare presso la SIAE il numero di supporti
contrassegnati ed immessi sul mercato dallo stesso produttore o
importatore.
2. Con le direttive n. 2000/31/CE e n. 2001/29/CE, la Comunità europea
ha
inteso armonizzare le diverse normative degli Stati membri ed ha loro
imposto di adeguarsi a standard omogenei in materia di «società dell'
informazione».
In entrambe le direttive richiamate, infatti, si rileva che lo sviluppo
del
mercato interno europeo impone di sopprimere gli ostacoli alla libera
circolazione delle merci e dei servizi. Ed uno degli ostacoli principali
viene individuato nella divergenza tra le normative nazionali, nonché
nell'
incertezza sul diritto nazionale applicabile ad attività per definizione
delocalizzate come quelle che si svolgono per il tramite della rete
telematica (cfr. direttiva 2000/31/CE, punti 5 e 6 del «considerando»;
direttiva 2001/29/CE, punti 6 e 7 del «considerando»). Nelle stesse
direttive, inoltre, si richiamano espressamente gli articoli 43 e 49 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, che vietano - fino alla
instaurazione del mercato unico interno - le restrizioni alla libera
prestazione dei servizi all'interno della Comunità.
Entrambe le direttive sono state recepite dalla Repubblica Italiana con
i
Decreti Legislativi nn. 68/2003 e 70/2003, riguardanti la riforma della
legge sul diritto d'autore, il primo, e la disciplina del commercio
elettronico, il secondo.
Già alla luce di tali novità normative, a sommesso parere di chi scrive,
l'
Italia avrebbe dovuto provvedere all'abrogazione della disciplina del
contrassegno SIAE, imposto con la legge n. 248/2000, giacché con esso si
erano introdotti elementi di difformità normativa - rispetto alla
disciplina
del diritto d'autore dettata dagli altri Stati membri - tali da opporre
non
piccoli ostacoli alla creazione di un mercato unico europeo. E - sempre
a
modesto avviso dei sottoscritti - non avrebbe pregio invocare a
giustificazione della disciplina sul contrassegno SIAE il combinato
disposto
degli artt. 30 e 95, paragrafo 4, del Trattato istitutivo della Comunità
Europea. Le richiamate disposizioni, infatti, giustificano il
mantenimento
di normative nazionali difformi rispetto alle direttive di
armonizzazione
comunitaria, laddove ex multis ricorrano ragioni di tutela della
proprietà
industriale e commerciale. E, notoriamente, il diritto d'autore - pur
essendo collocato nella vastissima categoria della proprietà
intellettuale -
non appartiene alla sistematica della proprietà industriale e
commerciale,
nella quale, invece, vanno collocate le cosiddette privative industriali
-
marchi e brevetti - ed i beni aziendali.
Alla luce di quanto detto, perciò, il contrassegno SIAE avrebbe dovuto
essere prontamente eliminato dal panorama normativo italiano, al fine di
omogeneizzare la disciplina interna del diritto d'autore a quella comune
agli altri Stati membri.
3. Viceversa, con l'art.1, comma 1, del Decreto Legge 22 marzo 2004, n.
72,
convertito nella Legge 21 maggio 2004, n. 128, su impulso del Governo,
l'
Italia ha introdotto nel proprio ordinamento interno - in via d'urgenza
- il
contrassegno virtuale, con la seguente disposizione: «Al fine di
promuovere
la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere
dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore,
l'immissione
in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di
essa,
è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli
obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La
comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione
delle
sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile
1941,
n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i
soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla
base di
accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le
associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale
decreto,
l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne
l'immediata
visualizzazione».
La denominazione di contrassegno virtuale - attribuita all'informativa
obbligatoria - è dovuta alla innegabile (ma solo apparente) somiglianza
al
contrassegno disciplinato dall'art. 181-bis l.d.a., di cui sembrerebbe
avere
analoghe caratteristiche e funzioni.
Come risulta chiaramente dal comma 7, secondo inciso, dello stesso art.
1,
D.L. n. 72/2004, l'omessa applicazione del contrassegno virtuale
determina l
'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di
103
ed un massimo di 10'000 euro. Non risulta, invece, chiaro se la falsa
attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla
legge
sul diritto d'autore sia in qualche modo perseguibile penalmente,
mancando
ogni riferimento all'art. 171-septies, lett. b), l.d.a.
Ulteriori aspetti critici della norma sono quelli riguardanti da una
parte
le modalità tecniche con cui ogni opera dell'ingegno immessa in rete
debba
essere corredata dall'informativa, dall'altra i soggetti tenuti al
rispetto
del nuovo obbligo. Malgrado tali aspetti, infatti, debbano essere
determinati con un separato Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri italiano - entro tempi non meglio precisati - il testo del D.L.
n.
72/2004, in attesa delle dette precisazioni, impone a tutti coloro che
immettono in rete un'opera dell'ingegno l'applicazione di un
contrassegno
virtuale di adeguata ed immediata visibilità.
Infine, non è chiaro quale sia l'ambito territoriale di applicazione
della
nuova disciplina, visto che essa fa espresso riferimento alle opere
dell'
ingegno tutelate dalla l.d.a. italiana. E quest'ultima «si applica a
tutte
le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta»,
nonché
«alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state
pubblicate per la prima volta in Italia» (art. 185 l.d.a.), fermo
restando
che la stessa protezione - in base ai trattati internazionali cui
aderisce l
'Italia - è altresì assicurata alle opere di autori stranieri pubblicate
all
'estero (art. 186 l.d.a.). Sul punto, poi, deve rilevarsi che l'art. 5
della
Convezione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche
risolve il conflitto di leggi nello spazio dando prevalenza alla legge
del
luogo in cui si invoca la tutela; e che l'art. 54 della legge (italiana)
sul
diritto internazionale privato (L. n. 218/1995) si conforma alla
Convenzione
di Berna, disponendo che «i beni immateriali sono regolati dalla legge
dello
stato di utilizzazione».
Sembra, dunque, che alla normativa sul contrassegno virtuale debba
assegnarsi una portata sostanzialmente universale, cioè non circoscritta
ad
attività che si svolgono sul territorio della Repubblica Italiana, ma
estesa
anche alle attività che - pur stabilite fuori dai confini italiani -
siano
in grado ci consentire l'accesso e l'uso di beni immateriali (tra i
quali,
sicuramente, le opere dell'ingegno) in Italia.
Le conclusioni testé attinte, sembrano trovare piena conferma nelle
seguenti
circostanze:
- l'immissione di un'opera in Internet - fruibile anche in Italia e,
dunque,
soggetta alla legge italiana ex artt. 54, L. n. 218/1995, e 5 della
Convenzione di Berna - può avvenire da qualsiasi posto del Globo;
- la mancata specificazione dei soggetti tenuti ad assolvere l'obbligo
dell'
informativa determina la soggezione a tale obbligo di chiunque, da
qualsiasi
luogo, compia l'atto di immettere in rete un'opera dell'ingegno;
- l'applicazione delle sanzioni amministrative - secondo quanto si
ricava
dalla lettura dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - è
possibile anche nei confronti di soggetti residenti o con sede
all'estero.
Va, per di più, rilevato che l'immediata vigenza della normativa in
discorso - unita al completo silenzio serbato sulle modalità tecniche di
applicazione del contrassegno virtuale - introduce un vulnus al bene
della
certezza del diritto, giacché gli organi amministrativi chiamati ad
accertare eventuali violazioni e ad applicare le previste sanzioni
godranno
di margini di discrezionalità che, francamente, appaiono eccessivi.
E deve essere sottolineato che a differenza del contrassegno SIAE di cui
all
'art. 181-bis l.d.a., il contrassegno virtuale introdotto in Italia dal
D.L.
n. 72/2004 non sembra essere neppure in grado di fornire adeguata tutela
agli autori. Mentre, infatti, il contrassegno reale rilasciato dalla
SIAE
impone un meccanismo che consente all'autore di verificare l'effettivo
numero di copie immesse sul mercato italiano dal produttore dei
supporti, il
contrassegno virtuale non svolge in alcun modo tale funzione. Esso si
risolve in una dichiarazione unilaterale obbligatoria per chi immette in
un
sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno o parte di essa. Le
nuove
disposizioni, inoltre, neppure distinguono tra l'immissione in rete di
un
opera da parte del titolare dei diritti di sfruttamento della stessa,
dal
diverso caso di immissione in rete da parte di terzi. Tutti sono
(irragionevolmente) obbligati all'applicazione del contrassegno
virtuale.
Come tale, pertanto, il contrassegno virtuale non sembra avere finalità
di
tutela dei diritti d'autore, né a favore degli autori, né a favore dei
fornitori di contenuti. Anzi, questi si ritroveranno in difficoltà
dinanzi
ad una normativa di difficile interpretazione ed applicazione e
continuamente esposti al rischio di essere colpiti da pesanti sanzioni
pecuniarie.
4. Gli obblighi derivanti dalle più volte richiamate direttive
comunitarie,
volte all'omogeneizzazione delle normative relative alla società dell'
informazione, appaiono, dunque, violati dall'Italia, per via del
mantenimento dell'art. 181-bis l.d.a. sul contrassegno SIAE, nonché - ed
a
maggior ragione - per la recente introduzione di bel nuovo del
contrassegno
virtuale.
Tale ultima disciplina - posta, lo si ripete, dall'art. 1 del D.L. n.
72/2004, convertito nella L. n. 128/2004 - non introduce, come si è già
detto, alcuna concreta forma di tutela azionabile dagli autori, oltre
quelle
già previste dalla legge, risolvendosi in una mera formalità
obbligatoria
per gli utenti e gli operatori della Rete. Né tale disciplina ha una
qualche
corrispondenza con le regole vigenti negli altri Paesi della Comunità
europea, nei cui confronti si impone come misura decisamente eccentrica,
di
difficile (se non impossibile) applicazione e, dunque, in grado di
scompaginare l'equilibrio e l'armonia normativa perseguiti con le
direttive
citate.
È ben noto, infatti, che, prima di adottare un qualsiasi atto normativo
che
introduca elementi di contrasto con le misure di armonizzazione di cui
all'
art. 94 del Trattato della Comunità europea, lo Stato membro deve
attivare
la procedura prevista dall'art. 95, paragrafo 5, dello stesso Trattato.
Al
contrario, il Governo italiano, nell'emanare il D.L. n. 72/2004 con
procedura d'urgenza, non ha in alcun modo rispettato il Trattato. Né -
va
sottolineato - avrebbe mai potuto farlo, visto che l'esigenza di
introdurre
il contrassegno virtuale non risponde in alcun modo all'emersione di
«nuove
prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o
dell'ambiente di
lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro
insorto
dopo la misura di armonizzazione» come richiede l'art. 95, paragrafo 5,
del
Trattato CE.
E pare evidente che l'obbligo universale dell'informativa (contrassegno
virtuale) introduca un elemento di grave distorsione del mercato
comunitario
interno, giacché tutti i prestatori di servizi della società dell'
informazione, ancorché non stabiliti in Italia, si troveranno, di fatto,
soggetti ad una legge italiana che nessun avallo ha ricevuto in sede
comunitaria e che, tra l'altro, si pone in stridente contrasto con le
più
recenti direttive in materia di società dell'informazione.
Tutto ciò esposto e considerato, i sottoscritti, nelle rispettive
qualità di
presidente e legale rappresentante dell'associazione NEWGLOBAL.IT e di
membri del Comitato Scientifico della medesima associazione,
CHIEDONO
che la Commissione Europea,
- preso atto dell'emanazione da parte del Governo italiano del Decreto
Legge
n. 72/2004 e della sua conversione nella Legge n. 128/2004;
- preso atto che la testé indicata normativa introduce elementi affatto
nuovi ed eccentrici rispetto a quanto disposto dalle direttive
2000/31/CE e
2001/29/CE;
- preso, altresì, atto del mantenimento dell'art. 181-bis l.d.a. e del
relativo regolamento di esecuzione (d.p.c.m. n. 338/2001), pur dopo il
recepimento delle richiamate direttive;
- accertato che gli obblighi introdotti (in particolare, l'obbligo del
contrassegno virtuale) con la nuova normativa italiana costituiscono un
serio ostacolo al normale funzionamento del mercato comunitario interno;
- accertato, altresì, che l'introduzione del contrassegno virtuale (a
differenza della disciplina sul contrassegno reale) non costituisce in
alcun
modo una nuova forma di tutela dei diritti degli autori o dei fornitori
di
contenuti e, come tale, non rientra nell'area di applicazione dell'art.
3,
paragrafo 3, della direttiva 2000/31/CE, ma impone esclusivamente un
obbligo
per gli operatori e gli utenti della società dell'informazione;
voglia urgentemente procedere nei confronti della Repubblica Italiana,
avviando la procedura di infrazione di cui all'art. 226 del Trattato CE,
al
fine di adottare ogni misura necessaria a garantire il rispetto delle
direttive nn. 2000/31/CE e 2001/29/CE.
L'associazione NEWGLOBAL.IT, per ogni comunicazione o notificazione si
dovesse rendere utile o necessaria nel corso del presente procedimento,
dichiara di eleggere domicilio presso l'avv. Gianluca Navarrini, in
(00137)
Roma, alla via Ugo Ojetti, n. 79.
Salerno - Roma, lì 25 ottobre 2004
Dott. Ettore Panella
Presidente
Associazione NEWGLOBAL.IT
Sen. Fiorello Cortiana
Comitato Scientifico
Associazione NEWGLOBAL.IT
Avv. Gianluca Navarrini
Comitato Scientifico
Associazione NEWGLOBAL.IT
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