[NaLug] Associazione NaLug - Napoli Gnu/Linux Users Group

gianfilippo fide a eushells.net
Dom 18 Mar 2007 03:16:55 CET


Nella riunione di oggi pomeriggio è stato finalmente concluso, votato ed 
approvato lo statuto dell'Associazione NaLug, della quale mi onoro 
essere presidente. Tra martedì e mercoledì lo statuto (allegato di 
seguito) e l'atto costitutivo dell'associazione saranno portati 
all'agenzia dell'entrate per formalizzarne l'istituzione.
Nominati soci fondatori (qui indicati con i nickname o con 
approssimazioni abbastanza prossime):

gianfidè
nullpointer
coki
saracena
zopar
o nonn
biscottino
Armando Guerra
jd
vido
hacar0
/home
insomniac
missmercoledì
morgana
kitasumba
acrux

L'assemblea ha indicato, inoltre, coki come vicepresidente e jd come 
segretario dell'associazione.
Sono stati inoltre nominati come membri del consiglio direttivo 
dell'associazione Nalug:
gianfidè
nullpointer
coki
saracena
o nonn
biscottino
jd
Armando Guerra
hacar0

Il regolamento interno, di prossima stesura ed approvazione, prevederà 
ulteriori cariche (tra cui addetto stampa, gestione mailing list e sito 
web, e altre eventuali da individuare) da assegnare all'interno 
dell'associazione; segue lo statuto approvato.

  Associazione NaLug – Napoli Gnu/Linux Users Group
  DEFINIZIONI E FINALITA’
  ART. 1
L' Associazione Culturale NaLug - Napoli GNU/Linux Users Group (d'ora in 
poi Associazione), costituita in data 17 Marzo 2007 a Napoli, con sede 
sociale presso <omissis> - 80125 Napoli (NA), è un’associazione 
autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale, a carattere 
volontario, democratica e progressista. Non persegue finalità di lucro, 
ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun 
caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Vige 
l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di 
attività istituzionali e statutariamente previste.
  ART. 2
Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere socialità e 
partecipazione, realizzando attività: culturali, sportive, turistiche e 
ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo 
in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.
Sono campi specifici di attività dell'Associazione: cultura, promozione 
delle tecnologie multimediali e informatiche, formazione professionale; 
comunque tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, 
ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una 
battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di 
violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, 
di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori 
d’intervento dell'Associazione.
In particolare l'Associazione si prefigge di:
o favorire la diffusione della filosofia GNU (http://www.gnu.orgrg) 
promuovendone concetti, progetti e contenuti. Con particolare 
riferimento, ma non limitatamente, al campo informatico e al software 
libero, l'attività ha come oggetto sistemi operativi aperti, come 
GNU-Linux, i software con sorgenti liberamente accessibili, studiabili, 
adattabili e modificabili da parte dall'utente. Particolare interesse è 
rivolto dall'Associazione al mondo della scuola, degli enti pubblici, 
dell'industria ed in ogni altro settore in cui esso sia applicabile;
o favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo 
informatico, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa;
o promuovere lo studio ed il libero utilizzo delle idee e degli 
algoritmi che sottendono al funzionamento dei sistemi informatici;
o promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei 
sistemi informatici;
o sviluppare studi e ricerche nel settore dell'informatica, conferendo 
anche borse di studio;
o organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione, a livello 
locale, nazionale e internazionale;
o recuperare computer dismessi per scopi di prevalente utilità 
socio-culturale;
o promuovere l'accesso alle tecnologie informatiche da parte di chi ne è 
escluso per motivi economici, sociali, culturali od anagrafici, sia esso 
cittadino italiano o straniero, residente in Italia od in altra nazione;
o diffondere la conoscenza dei problemi ecologici, sociali, culturali ed 
economici derivanti da un utilizzo improprio o diseguale delle 
tecnologie informatiche e contribuire alla loro risoluzione.
o promuovere l'utilizzo licenze libere (incluse, ma non limitatamente a 
Creative Commons, BSD, GNU, FDL) per tutti i contenuti di carattere 
intellettuale, in opposizione all'utilizzo di licenze vincolanti e 
restrittive, ponendosi come fine ultimo la condivisione e la diffusione 
della conoscenza.
L' Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà 
compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e 
finanziarie che riterrà opportune.
  ART. 3
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può 
organizzare attività quali:
o mettere a disposizione presso la propria sede pubblicazioni 
scientifiche e divulgative, materiale ed attrezzature informatiche di 
vario tipo, connessione ad internet;
o proporre corsi di formazione interna rivolti ai soci e promuovere 
l'autoformazione e lo scambio di conoscenze tra i soci;
o realizzare software libero o progetti a specifiche e implementazione 
aperta;
o produrre documentazione e/o tradurre documentazione esistente;
o redarre pubblicazioni, articoli, reportage, sondaggi, interviste, 
statistiche riguardanti gli scopi istituzionali dell'Associazione, sia 
per l'associazione che per terzi;
o organizzare corsi di formazione professionale riguardanti i temi del 
software libero e dell'open source, in sede, fuori sede e presso terzi;
o organizzare convegni e dibattiti riguardanti il software libero e 
dell'open source, le reti sociali, l'utilizzo critico e consapevole 
delle tecnologie e tutto quanto rientri negli scopi istituzionali 
dell'Associazine;
o partecipare a dibattiti, conferenze, fiere, trasmissioni radiofoniche 
e televisive;
o interagire con associazioni ed entità che si prefiggono obiettivi 
affini all'Associazione, sia sul territorio nazionale che all'estero e 
collaborare alla realizzazione di progetti ed eventi organizzati da 
queste associazioni;
o fornire consulenza ed assistenza a chi desidera collaborare al 
raggiungimento delle finalità del NaLug;
o accettare patrocinii, finanziamenti, sponsorizzazioni offerti da 
istituzioni, associazioni, università, enti di ricerca, enti pubblici e 
privati;
o concorrere all'utilizzo di finanziamenti pubblici (inclusi, ma non 
limitati a finanziamenti di istituzioni regionali, provinciali, europee, 
comunali) e privati per realizzare progetti ed eventi dei punti precedenti;
o ogni altra attività, svolta anche in collaborazione con altri enti ed 
associazioni, che rientri negli scopi sociali e possa servire a 
perseguirli.
  I SOCI
  ART. 4
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si 
riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di 
età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, 
sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio 
sostenitore solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del 
diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, 
l’assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e 
il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può 
venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono 
pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo 
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I soci si distinguono in: fondatori, onorari, ordinari, sostenitori.
Fondatori:
sono coloro i quali hanno costituito l’Associazione ed hanno diritto di 
voto.
Onorari:
possono essere coloro che per benemerenze particolari e prestigio 
personale o per contributi ovvero per operosità verso l’Associazione 
contribuiscono ad accrescere l’importanza della stessa e ad elevare il 
prestigio; non hanno diritto di voto.
Ordinari:
sono coloro i quali desiderano aderire alle attività dell’Associazione, 
partecipando personalmente alle stesse, anche finanziariamente pagando 
le relative quote associative, hanno diritto di voto.
Sostenitori:
sono coloro che intendono sostenere economicamente e moralmente 
l'associazione contribuendo con la quota associativa, ma per motivi 
anagrafici, legali o personali non vogliono o non possono partecipare 
alla vita politica dell'associazione. Non hanno diritto di voto.
  ART. 5
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, 
menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita 
unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al 
regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
  ART. 6
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da 
esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle 
domande di ammissione entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di 
adesione.
Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la 
tessera sociale dell'Associazione “NaLug”, ed il suo nominativo verrà 
annotato nel libro dei Soci.
La presentazione della domanda di adesione all'Associazione comporta 
l'accettazione in toto del presente statuto e la autocertificazione di 
conformità ai requisiti richiesti.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data 
risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso 
al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea 
dei Soci alla sua prima convocazione.
  ART. 7
I soci hanno diritto a:
o frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le 
iniziative e alle manifestazioni da essa promosse;
o riunirsi in assemblea per discutere sulle questioni riguardanti 
l'Associazione;
I soci fondatori e ordinari hanno altresì diritto a:
o discutere ed approvare i rendiconti;
o eleggere ed essere eletti come membri degli organismi dirigenti;
o votare sulle questioni discusse in assemblea.
I soci aventi diritto al voto devono aver provveduto al versamento della 
quota sociale.
  ART. 8
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello 
statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi 
sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale 
nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella 
frequentazione della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico 
vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto 
in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è 
in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
  ART. 9
La qualifica di socio si perde per:
o decesso;
o mancato pagamento della quota sociale;
o espulsione o radiazione;
o dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio 
Direttivo;
o decadimento dei requisiti per l'adesione all'associazione di cui 
all'art. 2.
  ART. 10
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione 
disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda 
dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea 
o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
o inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali 
regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
o denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
o l’attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, 
ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
o il commettere o provocare gravi disordini durante le attvità 
dell'Associazione;
o appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di 
proprietà dell'Associazione;
o l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali 
all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In 
caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
  ART. 11
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è 
ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via 
definitiva la prima assemblea dei soci.
  PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
  ART. 12
Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
o beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
o contributi, erogazioni e lasciti diversi;
o fondo di riserva.
  ART. 13
L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni 
anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e 
finanziario all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno 
successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata 
necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà essere composto da un 
prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio 
sociale e da un documento che illustri e riassuma la situazione 
finanziara dell'Associazione.
  ART. 14
La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è 
deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle 
linee generali di attività dell'Associazione.
  ART. 15
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. 
L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione 
dell’assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte come fondo di 
riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone 
agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
  L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  ART. 16
Partecipano all’assemblea tutti i soci che abbiano provveduto al 
versamento della quota sociale; la partecipazione all'assemblea è libera 
ed aperta a tutti.
Le assemblee degli associati e del direttivo sono regolamentate dal 
Regolamento Interno dell'associazione, approvato durante l'assemblea dei 
soci.
Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del 
Consiglio Direttivo dell'Associazione tramite avviso scritto, contenente 
la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del 
giorno, da esporsi in bacheca o attraverso gli organi di comunicazione 
ufficiali dell'associazione (definiti nel regolamento interno) almeno 
otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio mediante lettera semplice/ 
fax/ e-mail/ telegramma.
  ART. 17
L'assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria 
dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano 
l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 19 e 32, ed 
ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci 
aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni 
dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne 
hanno richiesto la convocazione.
  ART.18
L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno 
dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti 
di questi ultimi.
In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita 
qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni 
all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 19.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
  ART. 19
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al 
regolamento interno, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un 
quinto dei Soci, non è ammessa la validità della maggioranza in seconda 
convocazione, perciò è indispensabile la presenza della maggioranza 
assoluta dei Soci aventi diritto al voto.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione 
dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 32.
  ART. 20
L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in 
seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto 
quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio 
segreto, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono comunicati 
a tutti gli associati durante i quindici giorni successivi alla loro 
formazione attraverso gli organi di comunicazione ufficiali 
dell'associazione, e restano agli atti a disposizione dei Soci per la 
consultazione.
  ART.21
L'assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma 
dell'art. 7 :
o approva le linee generali del programma di attività;
o approva il rendiconto annuale;
o delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale 
successivo;
o elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo ed altri organismi 
definiti dal regolamento interno) alla fine di mandato o in seguito alle 
dimissioni degli stessi; tale elezione avviene votando a scrutinio 
segreto la preferenza dei nominativi scelti tra i soci candidati. Il 
numero di preferenze deve essere al massimo uguale al numero di cariche 
da assegnare. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà 
eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
o nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e 
l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione 
elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento 
delle elezioni e firmi gli scrutini;
o delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
  GLI ORGANISMI DIRIGENTI
  ART. 22
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in 
carica un anno. E’ composto da un minimo di tre ad un massimo di nove 
membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
  ART. 23
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, 
per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso 
nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in 
grado, per competenze, di contribuire alla realizzazione di specifici 
obiettivi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, rapporti 
professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate 
dall'assemblea.
  ART. 24
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
o il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è 
responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il 
consiglio.
o il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od 
impedimento di questi, ne assume le mansioni.
o il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; 
redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il 
Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del 
Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre 
funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività 
dell'Associazione.
  ART. 25
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
o eseguire le delibere dell’Assemblea;
o formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee 
approvate dall’Assemblea;
o predisporre il rendiconto annuale;
o predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e 
programmazione economica dell'anno sociale;
o deliberare circa l’ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o 
più Consiglieri;
o deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
o stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
o curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà 
dell'Associazione o ad esso affidati;
o decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività 
organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili 
con i principi ispiratori del presente Statuto;
o presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una 
relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.
  ART. 26
Il Consiglio Direttivo si riunisce in maniera ordinaria una volta ogni 3 
mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e 
straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, 
o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei 
Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti 
dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto 
quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
La parità di voti comporta la rielezione della proposta fino ad un 
massimo di tre turni; al quarto il voto del Presidente ha valenza doppia.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo 
firma insieme al Presidente, tale verbale è conservato agli atti ed è a 
disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
  ART. 27
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, 
sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente 
non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Il Consigliere decade comunque dopo sei mesi di assenza dai lavori del 
Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal 
Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, 
a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti 
originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 
dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea 
indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
  ART. 31
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere 
presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in 
un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive 
convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, 
di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo 
scioglimento potrà essere comunque deliberato.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, 
dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal 
presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque 
per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto 
all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R. n. 917/96, 
procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli 
preferibilmente fra i soci.
  DISPOSIZIONI FINALI
  ART. 32
Le attività dell'associazione sono regolamentate dal presente statuto e 
dal regolamento interno;  il regolamento interno è approvato dalla metà 
più uno del consiglio direttivo (presente nella sua totalità), e 
modificabile in maniera analoga.
Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, 
decide l’assemblea dei soci a norma del codice civile e delle vigenti leggi.


Maggiori informazioni sulla lista ml